(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 44 del 3 novembre 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la  legge  regionale  31 dicembre 1999, n. 30, concernente
«Gestione   ed   esercizio  dell'attivita'  venatoria  nella  Regione
Friuli-Venezia Giulia», e successive modifiche;
    Visti, in particolare, gli articoli 25 e 38 della legge regionale
n. 30/1999, concernenti rispettivamente le commissioni disciplinari e
le sanzioni disciplinari;
    Visto  il  comma 11 del citato Art. 25, come sostituito dall'Art.
6, comma 33, della legge regionale n. 1/2004, che demanda ad apposito
regolamento  la  disciplina  delle  procedure  e  dei  criteri per il
funzionamento  del comitato di saggi e delle commissioni disciplinari
nonche' per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari;
    Ritenuto di emanare il predetto regolamento;
    Visto   l'Art.   42   dello   statuto   speciale   della  Regione
Friuli-Venezia Giulia;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale n. 2486 di data
24 settembre 2004, cosi' come modificata con successiva deliberazione
della giunta regionale n. 2636 di data 8 ottobre 2004;
                              Decreta:

    E'  approvato  il «Regolamento recante procedure e criteri per il
funzionamento  del comitato di saggi e delle commissioni disciplinari
nonche'  per  l'irrogazione  delle  sanzioni disciplinari, emanato ai
sensi dell'Art. 25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999,
n.  30»,  nel  testo  allegato  al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 12 ottobre 2004
                                ILLY